Art. 28.
(Lavoro dei cittadini stranieri in Italia. Disposizioni diverse).

      1. In caso di rimpatrio il lavoratore e la lavoratrice stranieri conservano i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e possono goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità. I lavoratori e le lavoratrici stranieri che hanno cessato l'attività lavorativa in Italia e che lasciano il territorio nazionale hanno comunque facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non è regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultano versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo.
      2. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e successive modificazioni, sono estese ai lavoratori stranieri che prestano regolare attività di lavoro in Italia.
      3. I lavoratori e le lavoratrici italiani e stranieri possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore e la lavoratrice stranieri possono inoltre partecipare, ai sensi della presente legge, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.
      4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di

 

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Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
      5. Ai fini della presente legge, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono equiparati ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.
      6. Ai fini della presente legge, i contratti di lavoro stipulati con soci lavoratori di cooperative sono equiparati ai contratti di lavoro subordinato.
      7. I cittadini e le cittadine stranieri muniti di titoli di soggiorno per motivi di turismo non possono esercitare attività lavorativa subordinata o autonoma. I cittadini e le cittadine stranieri muniti di titoli di soggiorno inferiori a tre mesi non possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, né contratti di lavoro subordinato a tempo determinato la cui durata eccede quella del titolo di soggiorno. Resta salva la possibilità di conversione di tali titoli di soggiorno in permessi di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 6.
      8. I cittadini e le cittadine stranieri titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva non possono esercitare attività di lavoro subordinato o autonomo. Resta salva la possibilità di conversione di tali titoli di soggiorno in permessi di soggiorno ad altro titolo di cui all'articolo 14, comma 3.
      9. I cittadini e le cittadine stranieri che hanno richiesto il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno e che sono muniti della ricevuta di cui all'articolo 15, comma 2, o della prenotazione di cui al medesimo articolo 15, comma 4, possono esercitare tutte le attività consentite dal permesso di soggiorno antecedentemente posseduto, ivi inclusa l'attività di lavoro subordinato o autonomo qualora previsto dalla legislazione vigente in materia.